Sez. U, Ordinanza n. 11756 del 05/08/2002 (Rv. 556684 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per lesione dell'immagine professionale e dell'integrità fisica - Proposta da pubblico dipendente - Rapporto soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (anche dopo il D.Lgs. n. 29 del 1993) - Criterio di ripartizione della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario - Rilevanza della natura rispettivamente contrattuale o extracontrattuale dell'azione risarcitoria - Accertamento della natura dell'azione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In ordine all'azione risarcitoria per la lesione dell'immagine professionale e dell'integrità fisica, esercitata da un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di pubblico impiego attribuito, anche dopo il D.Lgs. n. 29 del 1993, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la qualificazione dell'azione in funzione del riparto di giurisdizione (secondo la regola per cui la giurisdizione compete al giudice amministrativo se l'azione è contrattuale ed al giudice ordinario se è extracontrattuale), stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto (assoluto) alla vita, all'integrità fisica del lavoratore ed al rispetto della sua personalità, deve avvenire nel senso della extracontrattualità, oltre che nel caso dell'espressa invocazione della cosiddetta responsabilità aquiliana, anche tutte le volte in cui non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta da un magistrato nei confronti del Ministero della Giustizia e dei componenti del Consiglio giudiziario, per danni all'immagine professionale ed all'integrità fisica derivanti da affermazioni, asseritamente inveritiere, dei predetti componenti contenute nel parere espresso dal Consiglio per la promozione del magistrato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)