Sez. L, Sentenza n. 16831 del 25/08/2004 (Rv. 576216 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Revisione per miglioramento o peggioramento e revisione per errore - Differenze sul piano funzionale - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonché diversa disciplina, in quanto il primo (regolato dall'art. 83 del d.P.R. n. 1224 del 1965 per gli infortuni sul lavoro, dall'art. 137, stesso d.P.R. per le malattie professionali, dall'art. 146, quinto comma, stesso d.P.R. per la silicosi e asbestosi, e dall'art. 13, comma quarto, del D.Lgs. n. 38 del 2000 per le malattie neoplastiche) si fonda sulla variazione, in meglio od in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro certi limiti temporali, alla condizione di bisogno dell'assicurato, variabile nel tempo, mentre il secondo (regolato attualmente dall'art. 9 del citato d.lgs.), si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull'esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146 com. 5, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 1 lett. U CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 all. U art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)