Sez. L, Sentenza n. 3666 del 30/05/1986 (Rv. 446563 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA DI ALTA MONTAGNA - DI CONTINGENZA - ART. 2, PRIMO COMMA, D.L. 1 FEBBRAIO 1977 N. 12 - COMPUTABILITÀ DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA NELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE OLTRE LA TREDICESIMA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA DI ALTA MONTAGNA - DI CONTINGENZA - ART. 2, PRIMO COMMA, D.L. 1 FEBBRAIO 1977 N. 12 - COMPUTABILITÀ DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA NELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE OLTRE LA TREDICESIMA - ESCLUSIONE.*
L'art. 2, primo comma, del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito, con modificazioni, con legge 31 marzo 1977 n. 91, stabilendo che "a partire dall'1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabilita dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria", non consente la computabilità della indennità di contingenza nelle mensilità aggiuntive previste oltre la tredicesima, atteso che detti accordi prevedano siffatti aumenti solo per tredici mensilità.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)