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Sez. L, Sentenza n. 9130 del 10/12/1987 (Rv. 456373 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCALA MOBILE - PREMIO FERIE DI ORIGINE CONTRATTUALE RAGGUAGLIATO AD UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - CONTRASTO CON L'ART. 2 DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456373-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCALA MOBILE - PREMIO FERIE DI ORIGINE CONTRATTUALE RAGGUAGLIATO AD UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - CONTRASTO CON L'ART. 2 DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Non contrasta con il disposto dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977 n. 91, che vieta di corrispondere trattamenti retributivi più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali per effetto della scala mobile, quanto alla misura, ai criteri di calcolo ed alla periodicità di erogazione, la previsione di un contratto aziendale, istitutiva di un "premio ferie", ragguagliato ad una percentuale della retribuzione mensile, ove risulti essere un'aggiunta alla retribuzione in atto che, anche se destinata a crescere con l'aumento della retribuzione globale di fatto, non comporta ricalcoli in tempi differiti né indicizzazioni equivalenti a contingenze anomale. (V 593/87, mass n 450325; (V 781/86, mass n 444325; (V 3666/86, mass n 446563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2077, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)