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Sez. L, Sentenza n. 9287 del 02/09/1995 (Rv. 493889 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Settori diversi da quello industriale - Blocco della scala mobile ex art. 2 D.L. n. 12 del 1977 - Portata - Mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima - Inclusione - Ripetizione delle somme indebitamente versate in più fino alla legge n. 38 del 1986 - Diritto del datore di lavoro - Applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. - Esclusione - Aumento dell'indennità determinata in cifra assoluta dalla regolamentazione collettiva - Operatività del blocco - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493889-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

Il divieto (previsto dall'art. 2 D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977) di corrispondere trattamenti retributivi, per effetto della scala mobile, più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 attiene sia alla misura, che ai criteri di calcolo, ed alla periodicità di erogazione degli stessi, avendo il legislatore perseguito il fine di eliminare ogni sistema di calcolo della indennità di contingenza diverso da quello previsto per il settore industriale. Pertanto, nei settori diversi da quest'ultimo, il cosiddetto blocco della scala mobile opera anche in relazione alle mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità, configurandosi il diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme corrisposte in violazione della norma fino all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986 n. 38 (in relazione alla sentenza n. 124/1991 della Corte Costituzionale), non potendo essere invocata per la conservazione degli effetti dell'assetto negoziale la norma dell'art. 2126 cod. civ., applicabile quando il fatto stesso della costituzione e dell'esistenza del rapporto realizza un contrasto con norme imperative, ma non per le ipotesi di difformità tra la disciplina pattizia del rapporto e quella stabilita dalla legge. Ove i contratti collettivi abbiano determinato in misura fissa l'importo della quattordicesima mensilità (eventualmente con l'inclusione della contingenza già maturata in epoca precedente) occorre peraltro distinguere, per l'arco di tempo in cui opera il divieto di legge, le variazioni dell'indennità di contingenza su detta mensilità aggiuntiva dalla misura della stessa, determinata in cifra assoluta dalla regolamentazione collettiva; il divieto stesso riguarda infatti solo le prime, in quanto va riferito ai meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni nominali, ma non incide sulla libertà delle parti sociali di negoziare gli adeguamenti della retribuzione ai mutamenti di potere di acquisto della moneta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)