Sez. 6 - , Sentenza n. 4116 del 02/07/2019 Ud. (dep. 30/01/2020) Rv. 278112 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Stato detentivo dell’imputato – Impossibilità incolpevole ad adempiere – Condizioni - Onere della prova.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora l'imputato alleghi di non aver potuto adempiere in conseguenza dello stato di detenzione, è onere del pubblico ministero provare l'insussistenza dell'impossibilità incolpevole di prestare i mezzi di sussistenza, in quanto le regole dell'accertamento probatorio impongono all'accusa di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilità soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un imputato, che era stato detenuto per l'intero periodo dell'inadempimento e aveva aiutato economicamente la figlia minore sia pur saltuariamente, rilevando che l'accusa non aveva provato che la sua incapacità economica non fosse assoluta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)