Sez. 6, Sentenza n. 2381 del 15/12/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272024 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Inadempimento determinato dallo stato di detenzione - Scriminante - Configurabilità - Condizioni - Indicazione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare mediante l'omesso versamento delle somme stabilite dal giudice della separazione per il mantenimento dei figli minori, lo stato di detenzione dell'obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che: 1) il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti; 2) l'obbligato non abbia percepito comunque dei redditi; 3) lo stesso si sia attivato per procurarsi legittimamente dei proventi presentando all'amministrazione penitenziaria la domanda per essere ammesso al lavoro all'interno o all'esterno del luogo di detenzione. (In motivazione la Corte ha precisato che solo se tale richiesta non è accolta, non potrà essere addebitata all'obbligato la mancata percezione di guadagni durante il periodo di detenzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 26/06/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST., Legge 26/06/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)