Sez. 6, Sentenza n. 41697 del 15/09/2016 Ud. (dep. 04/10/2016) Rv. 268301 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Incapacità di adempiere per indisponibilità dei mezzi economici - Scriminante - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che lo stato di detenzione dell'obbligato integrasse una causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento rilevando che tale condizione era a questi imputabile e che, comunque, lo stato detentivo si era protratto per pochi mesi in relazione alla durata di oltre cinque anni dell'inadempimento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)