Sez. U - , Sentenza n. 33408 del 11/11/2021 (Rv. 662698 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Avviso di addebito e avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010 - Idoneità in funzione dell’insinuazione al passivo - Notifica - Necessità - Esclusione - Produzione dell’estratto di ruolo - Sufficienza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)