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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 169 del 1980

Decisione
decisa il 1980-11-27, depositata il 1980-12-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:169
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16311

  • Circolazione stradale
  • Autoveicoli industriali
  • Circolazione di veicolo con carico notevolmente eccedente il consentito
  • Punizione con ammenda ed arresto in misura fissa
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. 50/1980.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Belluno il 5 febbraio 1980, dal Tribunale di Treviso il 23 aprile 1980 e dai Pretori di: Avigliana l'11 aprile 1980; Belluno il 29 gennaio 1980; Arzignano il 9 aprile 1980 (n. 2 ordinanze); Iglesias il 21 febbraio 1980 (n. 2 ordinanze); Bressanone l'11 aprile 1980; Iglesias il 13 marzo ed il 21 febbraio 1980; Adria il 15 aprile 1980; Finale Ligure il 25 settembre 1979 e Feltre il 31 gennaio 1980 (n. 2 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 403, 404, 405, 406, 408, 409, 417, 418, 422, 426, 427, 436, 450, 454 e 455 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 194, 201, 208, 215, 222 e 235 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L.800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27 e 10 (rectius 101) Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980; che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27 e 101 Cost., sollevate dal Tribunale di Treviso e dai Pretori di Belluno, Avigliana, Arzignano, Iglesias, Bresanone, Adria, Finale Ligure e Feltre con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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