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Sez. 2, Sentenza n. 1389 del 06/05/1968 (Rv. 333005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MODALITA.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MODALITA.*

A norma degli artt. 170, 265, 314 cod.proc.civ. e 58 disp. Att. Cod. proc.civ., la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine per l'impugnazione, va fatta, se la parte si e costituita in giudizio a mezzo di procuratore legale, al procuratore costituito nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata e, in difetto di elezione di domicilio, al procuratore costituito presso la cancelleria della autorita giudiziaria dinanzi alla quale si e svolto il giudizio. (Conf. Alla sent. N. 121-67, massima n. 325804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)