Sez. 3, Sentenza n. 121 del 11/01/1967 (Rv. 325804 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MODALITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MODALITA.*
A norma degli artt. 170, 265, 314 cod.proc.civ. e 58 disp. Att. Cod. proc.civ., la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine per l'impugnazione, va fatta, se la parte si e costituita in giudizio a mezzo di procuratore legale, al procuratore costituito nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata e, in difetto di elezione di domicilio, al procuratore costituito presso la cancelleria dell'autorita giudiziaria dinanzi alla quale si e svolto il giudizio.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)