Sez. L, Sentenza n. 5922 del 09/11/1981 (Rv. 416687 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - INQUADRAMENTO NELLO SCHEMA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - INQUADRAMENTO NELLO SCHEMA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il contratto di scrittura artistica (compreso quello riguardante il regista) ben può inquadrarsi nello schema del rapporto di lavoro subordinato ove presenti gli estremi caratteristici di tale rapporto, e cioè, da una parte l'imprenditore che organizzi a suo rischio lo spettacolo o la registrazione di questo, utilizzando i necessari mezzi tecnici, e, dall'altra, l'esecutore o interprete che si limiti, dietro retribuzione, a fornire le proprie energie lavorative, anche se altamente qualificate, per la realizzazione delle finalità dell'impresa, restando soggetto alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo e disciplinare. (Conf 5207/80, mass n 409036; (Conf 3354/75, mass n 377491).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)