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Sez. 1, Sentenza n. 10076 del 18/05/2015 (Rv. 635381 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Ragioni di pubblico interesse e necessità ex art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Definizione - Esigenze turistiche o di balneazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635381-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, sicchè tali non possono considerarsi quelle turistiche o di balneazione, ricorrenti sistematicamente in ben individuati periodi dell'anno, e, pertanto, non qualificabili come imprevedibili, dovendo essere apprezzate dalla stazione appaltante già nella predisposizione del programma dei lavori.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)