Sez. 1, Sentenza n. 16366 del 17/07/2014 (Rv. 632133 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Sospensione dei lavori ex art. 30, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Rispettivo fondamento - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione di cui all'art. 30, primo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, giustificata nella sopravvenienza di cause di forza maggiore o di avverse condizioni climatologiche, o ancora in altre speciali circostanze, tali da impedire in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, differisce quella prevista dal secondo comma della medesima disposizione, che si fonda su ragioni di pubblico interesse o necessità, la cui valutazione, in quanto rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione committente, costituisce espressione dei poteri autoritativi a quest'ultima spettanti anche nell'ambito della fase esecutiva del contratto d'appalto. Pertanto, mentre, in riferimento alla prima ipotesi, la norma citata dispone che la sospensione debba cessare non appena vengano meno le circostanze che l'hanno determinata (trattandosi di situazioni che il giudice ordinario può accertare obiettivamente), per la seconda essa si limita ad individuare una durata massima, atteso che, altrimenti, il giudice ordinario sarebbe legittimato a sindacare l'apprezzamento discrezionale della P.A., trascorsa la quale è riconosciuta all'appaltatore la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)