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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9355 del 09/05/2016 (Rv. 639937 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Convalida del provvedimento opposto per mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza - Ricorso per cassazione oltre il termine ex art. 327, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità - Impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639937-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., avverso il provvedimento di convalida per mancata comparizione dell'opponente ex art. 23, comma 5, della l. n. 689 del 1981, senza che sia invocabile il disposto di cui al comma 2 dell'art. 327 medesimo, dovendosi ritenere che questi abbia sempre sicura conoscenza del processo per averlo iniziato con il deposito del ricorso in opposizione, sicché, ove non abbia notizia, entro un ragionevole lasso di tempo, della fissazione dell'udienza, è tenuto ad attivarsi per conoscere gli sviluppi processuali del giudizio, usando la normale diligenza, come l'ordinamento - nel prevedere il suddetto termine di decadenza - gli impone.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)