Sez. 2, Ordinanza n. 11446 del 18/05/2009 (Rv. 608373 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza del giudice di pace di convalida di un verbale di contestazione della polizia stradale - Deposito in cancelleria da parte dell'intimato di istanza di revoca dell'ordinanza e di prosecuzione del giudizio - Effetti - Decorrenza del termine breve di impugnazione - Fondamento - Termine lungo - Applicabilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
In tema di impugnazione di un'ordinanza del giudice di pace di convalida di un verbale di contestazione della polizia stradale, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la proposizione, da parte dell'intimato, di un'istanza di revoca dell'ordinanza e di prosecuzione del giudizio costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte del medesimo; ne deriva che da quel momento decorre per l'intimato il termine breve di impugnazione, mentre resta esclusa l'applicabilità del cosiddetto termine lungo.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)