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Sez. 1, Sentenza n. 4362 del 25/03/2003 (Rv. 561384 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa - Ordinanza di convalida del provvedimento opposto - Impugnazione con ricorso per cassazione per cassazione - Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Operatività - Esclusione della decadenza, ai sensi del secondo comma del citato art. 327 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561384-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice, in sede di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, convalida il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1982, n. 689, è inammissibile ove proposto oltre il termine annuale dalla pubblicazione del provvedimento, stabilito dall'art. 327, primo comma, del cod. proc. civ.. Da un lato, infatti, detto termine di decadenza si applica ad ogni tipo di processo ed anche alle ordinanze con contenuto decisorio, e, dall'altro, non possono ritenersi configurabili i presupposti per l'applicazione del secondo comma del citato art. 327 cod. proc. civ. (che ammette l'impugnazione tardiva del contumace a condizione della nullità della citazione - o della sua notificazione - e della mancata conoscenza del processo a causa di quelle nullità), atteso che l'opponente ha sempre sicura conoscenza del processo, avendolo iniziato egli stesso mediante il deposito del ricorso in opposizione, e, ove non abbia notizia, entro un ragionevole lasso di tempo, dalla fissazione dell'udienza, è tenuto ad attivarsi per conoscere gli sviluppi processuali verificatisi, usando la normale diligenza, come l'ordinamento - nel prevedere il termine di decadenza anzidetto - gli impone.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)