diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6090 del 22/11/2024 Cc. (dep. 13/02/2025) Rv. 287529-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Procedimento penale e procedimento di prevenzione - Divieto di "bis in idem" - Applicazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287529-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

È inapplicabile il principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, desumibile da più fatti anche non costituenti illecito, mentre il presupposto per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio del "ne bis in idem" non è applicabile alle misure di prevenzione nemmeno sulla base di quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le stesse, alla luce dell'elaborazione della giurisprudenza convenzionale, non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, ma la funzione di provvedimenti diretti a impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1996 num. 306 art. 12 sexies, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)