Sez. 6, Sentenza n. 32715 del 16/07/2014 Cc. (dep. 23/07/2014) Rv. 261444 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Applicazione del principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento di prevenzione e procedimento penale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
È inapplicabile il principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poichè il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione non è un "illecito", ma una "condizione" generale di pericolosità, la quale è desumibile non solo da singoli fatti illeciti, ma da un più ampio quadro di abitudini di vita, rapporti e frequentazioni. (Principio affermato in relazione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Prot. 7 Conv. Dir. Uomo art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)