Sez. 2, Sentenza n. 26235 del 04/06/2015 Cc. (dep. 22/06/2015) Rv. 264387 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Principio del "ne bis in idem" - Applicabilità alle misure di prevenzione alla luce della sentenza Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non è applicabile il principio del "ne bis in idem" alle misure di prevenzione, nemmeno in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le stesse non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi. (cfr. CEDU sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia e sentenza 22 febbraio 1989 Ciulla c. Italia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 7, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)