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Sez. 2, Sentenza n. 327 del 10/02/1970 (Rv. 345211 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA - MANCANZA - DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA - LIMITI - PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI - PRECLUSIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345211-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA - MANCANZA - DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA - LIMITI - PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI - PRECLUSIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO - NOZIONE.*

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria l'esperimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la loro eventuale composizione in Sede amministrativa, e l'avvenuto decorso dei termini ivi stabiliti per il compimento dei medesimi procedimenti, costituiscono, a norma dell'art 460 cod proc civ, inderogabile presupposto dell'Azione giudiziaria, con la conseguenza che il mancato o il tardivo esperimento dei rimedi amministrativi comporta la decadenza dall'Azione giudiziaria che resta definitivamente preclusa anche riguardo agli eventuali provvedimenti confermativi dell'originario provvedimento, che non fu impugnato nei termini. Agli effetti su indicati costituisce provvedimento confermativo anche il provvedimento con cui venga respinta nel merito, nella competente Sede amministrativa, una tardiva istanza dell'assicurato, senza che ne sia stata rilevata la tardivita, sempre che l'istituto assicuratore, nel confermare la precedente pronuncia, abbia proceduto ad un riesame della medesima questione, per mezzo degli stessi organi e nelle stesse forme, di guisa che nessun elemento nuovo possa dirsi intervenuto nel riesame compiuto in occasione del successivo provvedimento. Il carattere confermativo del provvedimento emanato successivamente deve essere, quindi, escluso, tra l'altro, tutte le volte che nelle fattispecie esaminate sussistano elementi, di fatto o di diritto, diversi, che possano comunque valere a giustificare un trattamento non necessariamente identico in ciascuna delle ipotesi considerate. (V 2683-69, massima n 342353 184-68, massima n 331047 2022-66, massima n 323944).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)