Sez. 3, Sentenza n. 957 del 07/04/1970 (Rv. 346410 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
La pronuncia sulle spese e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, nell'Esercizio di tale facolta, trova un solo limite nel divieto di condannare anche ad una sola porzione delle spese la parte totalmente vittoriosa. Ove tale limite sia stato osservato, nessun Sindacato e ammesso in Sede di legittimita. Questo stesso criterio vale anche in ordine al potere del giudice di appello di provvedere sulle spese a norma dell'art 345, comma secondo, cod proc civ e, appunto perche trattasi di potere discrezionale il relativo Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, anche se non sorretto da alcuna motivazione. (V 2625-69, massima n 342247 553-68, massima n 331659).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)