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Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 17/05/1976 (Rv. 380506 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - DIFETTO DELLA SITUAZIONE PRESUPPOSTA - AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - NULLITA DI QUEST'ULTIMO - NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO - RISOLUBILITA DELLO STESSO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380506-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - DIFETTO DELLA SITUAZIONE PRESUPPOSTA - AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - NULLITA DI QUEST'ULTIMO - NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO - RISOLUBILITA DELLO STESSO - CONSEGUENZE.*

Nel contratto in cui sia ravvisabile una presupposizione, e cioe un'obiettiva situazione di fatto che i contraenti, pur non facendone menzione, abbiano sottinteso e tenuto presente come premessa implicita del consenso, indipendente dalla loro volonta, ove la situazione presupposta gia difetti al momento della conclusione del negozio, si verifica un'ipotesi di nullita del contratto, risolvendosi detto difetto in una Mancanza di causa; ove invece la situazione presupposta venga successivamente meno, nella fase esecutiva del contratto concluso, si verifica una risolvibilita del medesimo per fatto non imputabile alle parti, comportante l'esigenza di un ripristino della loro posizione economica anteriore, con la reintegrazione in Forma specifica, ovvero con la riparazione mediante equivalente in denaro, se la prima non sia possibile. (V 2956/63; (V 2632/61; (V 292/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)