diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6933 del 21/11/1983 (Rv. 431600 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - FATTISPECIE - VENDITA DA PARTE DI UN COMUNE AD UN PRIVATO DI UN'AREA EDIFICABILE, SUCCESSIVAMENTE DIVENUTA INEDIFICABILE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEL COMUNE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431600-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - FATTISPECIE - VENDITA DA PARTE DI UN COMUNE AD UN PRIVATO DI UN'AREA EDIFICABILE, SUCCESSIVAMENTE DIVENUTA INEDIFICABILE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEL COMUNE - CONDIZIONI - LIMITI.*

La possibilità, da parte del privato che abbia acquistato dal comune un'area edificabile, di invocare la sopravvenuta inedificabilità della medesima, per effetto di variante apportata al piano regolatore, quale ragione incidente sull'operatività del contratto, secondo il principio della cosiddetta presupposizione, o comunque implicante una responsabilità risarcitoria od indennitaria del comune, trova di per sè ostacolo nella circostanza che il tempo intercorso fra detta vendita e detta variante sia stato di entità tale da assicurare l'utilizzazione edificatoria del terreno (nella specie, oltre sei anni). (V 3250/77, mass n 386780; (V 1738/76, mass n 380506).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)