Sez. 2, Sentenza n. 1445 del 30/01/2003 (Rv. 560180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Sentenza in lingua tedesca - Necessità della produzione di copia autentica tradotta in lingua italiana - Mancanza della traduzione italiana - Conseguenze - Improcedibilità - Fattispecie antecedente all'entrata in vigore D.Lgs. n. 283 del 2001.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
La parte che intenda proporre ricorso per cassazione ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, insieme al ricorso, una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione ove questa sia avvenuta. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 283 del 2001, il procedimento impugnato, ove emesso da un organo giurisprudenziale del Trentino Alto Adige, doveva essere tradotto in lingua italiana a cura dello stesso ufficio giudiziario cui appartenesse il giudice che l'aveva pronunciato, ed a spese ed ad istanza di parte, attesa l'applicabilità anche alla impugnazione di tali provvedimenti dinanzi ad autorità giudiziaria che abbia sede fuori delle regione, della regola generale contenuta nell'art. 122 cod. proc. civ., in base alla quale per tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/05/2001 num. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Decr. Capo Gov. 15/07/1998 num. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)