Sez. 1 - , Sentenza n. 38909 del 10/06/2021 Ud. (dep. 28/10/2021) Rv. 282072 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Procedimento di estrazione di dati da supporto informatico - Natura - Accertamento tecnico irripetibile - Esclusione - Modalità acquisitive previste dalla legge n. 48 del 2008 - Mancata adozione - Inutilizzabilità dei dati acquisiti - Esclusione - Verifica in concreto della genuinità del dato estratto - Necessità.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE
L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 18/03/2008 num. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)