diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 16/11/2015 Ud. (dep. 21/03/2016) Rv. 266477 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Procedimento di estrazione di dati da supporto informatico - Natura - Accertamento tecnico irripetibile - Esclusione - Modalità acquisitive previste dalla legge n. 48 del 2008 - Mancata adozione - Inutilizzabilità dei dati acquisiti - Esclusione - Verifica in concreto della genuinità del dato estratto - Necessità.
Stato
decisa il 2015-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266477-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE

L'estrazione di dati archiviati in un supposto informatico (nella specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull'attendibilità della prova rappresentata dall'accertamento eseguito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che è fatta salva la necessità di verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 18/03/2008 num. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)