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Sez. 2, Sentenza n. 29061 del 01/07/2015 Ud. (dep. 08/07/2015) Rv. 264572 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Procedimento di estrazione di dati dal computer - Natura - Accertamento tecnico irripetibile - Esclusione - Modalità acquisitive previste dalla legge n. 48 del 2008 - Mancata adozione - Inutilizzabilità dei dati acquisiti - Esclusione - Verifica in concreto della genuinità del dato estratto - Necessità.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264572-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE

L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che i dati di carattere informatico rientrano in ogni caso nel novero delle prove documentali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 18/03/2008 num. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)