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Sez. L, Sentenza n. 10753 del 08/11/1990 (Rv. 469695 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO - POSSESSO DA PARTE DELL'INPS DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469695-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO - POSSESSO DA PARTE DELL'INPS DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il possesso da parte dell'INPS della documentazione amministrativa e, comunque, la conoscenza, da parte sua, della ricorrenza del requisito contributivo, non esonerano il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di Invalidità dall'Onere di provare la sussistenza di tale requisito, in quanto elemento costitutivo del diritto azionato e quindi condizione della fondatezza della domanda, salvo che l'istituto non ne ammetta in giudizio la ricorrenza. (V 847/87, mass n 450532; (V 1045/85, mass n 439190).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)