Sez. L, Sentenza n. 847 del 28/01/1987 (Rv. 450532 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PENSIONE SOCIALE - ART. 26 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - CONDIZIONE REDDITUALE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - NECESSITÀ - DIMOSTRAZIONE MEDIANTE STRUMENTI DIVERSI DALLA CERTIFICAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PENSIONE SOCIALE - ART. 26 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - CONDIZIONE REDDITUALE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - NECESSITÀ - DIMOSTRAZIONE MEDIANTE STRUMENTI DIVERSI DALLA CERTIFICAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI - INAMMISSIBILITÀ.*
La condizione reddituale legittimante il diritto alla pensione sociale, istituita dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, deve sussistere al momento della presentazione della domanda - in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione (dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione) - e non può essere dimostrata, tanto meno con riguardo ad un momento successivo a quello suindicato, mediante strumenti (nella specie, consulenza tecnica) diversi dalla certificazione degli uffici finanziari che a norma della stessa legge è l'unico mezzo di documentazione del requisito reddituale, salva peraltro la possibilità dell'i.N.P.S. di rilevare eventuali frodi. (V 2273/86, mass n 445420; (V 6472/85, mass n 443545).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)