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Sez. L, Sentenza n. 4183 del 06/05/1996 (Rv. 497409 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Onere della prova del requisito contributivo - Spettanza all'assicurato - Attore - Possesso della documentazione relativa e conoscenza della sussistenza del requisito medesimo da parte dell'I.N.P.S. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497409-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

L'onere della prova del requisito contributivo necessario per il conseguimento dell'assegno d'invalidità grava, quando l'I.N.P.S. ne contesti la sussistenza, su colui che propone l'azione (della quale detto requisito costituisce una condizione); né, tranne il caso che l'Istituto ammetta la sussistenza di tale requisito, viene meno per il fatto che l'I.N.P.S. sia in possesso della documentazione amministrativa ed a conoscenza della ricorrenza dello stesso requisito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)