Sez. L, Sentenza n. 1545 del 07/03/1986 (Rv. 444916 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - IN GENERE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER DIFETTO DI GIUSTA CAUSA O DI GIUSTIFICATO MOTIVO - RICHIESTA IN APPELLO DELL'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO QUALIFICATO COME DISCIPLINARE - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - IN GENERE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER DIFETTO DI GIUSTA CAUSA O DI GIUSTIFICATO MOTIVO - RICHIESTA IN APPELLO DELL'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO QUALIFICATO COME DISCIPLINARE - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Se il lavoratore licenziato abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo, costituisce domanda nuova quella successivamente proposta nel corso dello stesso giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento medesimo, avente natura disciplinare, a causa dell'inosservanza della particolare procedura prevista in proposito dal contratto collettivo. Tale domanda, infatti, importa la deduzione di un'altra causa petendi in aggiunta a quella originaria, con l'inserimento nel processo di un fatto nuovo e di un diverso tema d'indagine e di decisione. (V 596/84, mass n 432834; (V 4466/80, mass n 408340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)