diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5264 del 15/06/1987 (Rv. 453841 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONE PER VIZI DIVERSI DALL'OMESSA PREVIA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - DECLARATORIA D'UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL RECESSO PER VIOLAZIONE DI TALE FORMALITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453841-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONE PER VIZI DIVERSI DALL'OMESSA PREVIA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - DECLARATORIA D'UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL RECESSO PER VIOLAZIONE DI TALE FORMALITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

Mentre la nullità di un atto può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ove l'atto stesso si configuri come elemento costitutivo della domanda e dei diritti con essa fatti valere, spettando in ogni caso al giudice il compito di verificare la sussistenza delle condizioni dell'Azione, invece, quando la parte abbia chiesto la dichiarazione della Invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve necessariamente rimanere circoscritta alle ragioni dell'illegittimità ritualmente enunciate dalla parte medesima e non fondarsi su altri elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati dall'interessato. Pertanto, ove il lavoratore subordinato impugni il licenziamento disciplinare senza indicare, tra i vizi di illegittimità di cui egli assume essere affetto l'atto medesimo, anche l'omessa previa affissione del codice disciplinare, non può il giudice d'ufficio pronunciare la nullità del recesso per violazione di tale formalità (sancita dal primo comma dell'art. 7 stat. Lavoratori). (V 1545/86, mass n 444916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)