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Sez. 2, Sentenza n. 4634 del 27/10/1977 (Rv. 388243 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA TRA PLURALITA DI VENDITORI E PLURALITA DI COMPRATORI - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - PROPOSIZIONE DA PARTE DI TUTTI I COMPRATORI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388243-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA TRA PLURALITA DI VENDITORI E PLURALITA DI COMPRATORI - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - PROPOSIZIONE DA PARTE DI TUTTI I COMPRATORI - NECESSITA.*

Poiche il contratto preliminare di vendita (nella specie, di un immobile, per quote indivise) da piu venditori a piu compratori ha natura di negozio bilaterale, nel quale le due parti contraenti sono, rispettivamente, costituite da tutti i venditori e da tutti i compratori, nei relativi insieme, e poiche la pronuncia di esecuzione specifica di un tale contratto presuppone la 'domandà della 'partè acquirente nei confronti della 'partè venditrice (o viceversa), affinche possa essere emessa tale pronuncia e necessario che la posizione dei soggetti del contratto sia riprodotta nel giudizio, nel senso che tutti i compratori (o, nel caso inverso, tutti i venditori) agiscano nella veste di attori, senza di che fa difetto la volonta, processualmente rilevante, della 'partè, formata da piu soggetti, che agisce in giudizio e quindi la stessa 'domandà. Pertanto, nella ipotesi, la Mancanza della domanda di alcuni dei compratori (o, nel caso inverso, di alcuni dei venditori) giustifica il rigetto della pretesa dagli altri formulata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)