Sez. 2, Sentenza n. 10367 del 22/10/1997 (Rv. 509105 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Contenuto - Riferimento al contenuto del contratto preliminare - Necessità - Fattispecie relativa a bene appartenente a diversi comproprietari.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Un bene compromesso in vendita, ed appartenente "pro quota" a più comproprietari, può legittimamente essere considerato, dai contraenti, nella sua interezza, ma in tal caso, qualora il preliminare non possa considerarsi validamente stipulato per la mancanza o la invalidità di una delle dichiarazioni negoziali di uno (o taluni) dei comproprietari, deve ritenersi preclusa, alla parte promissaria acquirente, qualsivoglia richiesta di sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, dovendosi, da un canto, ritenere che tutti i comproprietari promittenti venditori formino un'unica parte contrattuale "complessa" (rispetto alla quale ciascuna delle singole dichiarazioni di volontà, risultando priva di specifica autonomia, è destinata a fondersi in un'unica manifestazione di volontà negoziale), dall'altro che, dovendosi, all'uopo, aver riguardo non soltanto al bene indicato nella convenzione preliminare, ma anche alle "parti" della medesima, intese come insieme di promittenti e promissari, la invocata sentenza ex art. 2932 cod. civ. non potrebbe, in alcun caso, discostarsi (sostituendola, sia pure soltanto "in parte qua") dalla volontà delle parti quale risultante dal preliminare, né avere contenuto diverso da quello dello stipulando contratto definitivo, né prevedere, infine, condizionamenti estranei a tale negozio e diversi dalle prestazioni che il medesimo pone a carico delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)