Sez. 3, Sentenza n. 6997 del 24/06/1993 (Rv. 482903 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, non in una questione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole - Esame preliminare rispetto a quello del ricorso principale - Obbligatorietà.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere
Il ricorso incidentale per cassazione con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga una questione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole deve essere esaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nel merito ed indipendentemente, quindi, da ogni valutazione sulla fondatezza di tale ricorso, perché sin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esame nell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276 comma secondo cod. proc. civ., che, con disposizione applicabile, ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio in Cassazione, espressamente stabilisce che il giudice decide prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e successivamente il merito della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 141, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 141, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)