Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004 (Rv. 574011 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato col Ministero degli Esteri ex legge n. 49 del 1987 - Retribuzione - Determinazione con atti amministrativi - Contestazione di tale determinazione dinanzi al giudice ordinario - Rilevanza - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Con riferimento ai rapporti a termine degli "esperti" assunti dal Ministero degli Affari Esteri, ex legge n. 49 del 1987, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, la fonte legislativa citata rimette la determinazione del trattamento economico alla sede regolamentare che ha a sua volta previsto un adeguamento quadriennale del trattamento economico mediante atti amministrativi, atti che sono impugnabili, a tutela di un interesse legittimo, solo davanti al giudice amministrativo; pertanto, in sede di giurisdizione ordinaria, potendo il giudice - adito a tutela del diritto soggettivo nascente dal contratto - soltanto disapplicare i suddetti atti, la contestazione della legittimità degli stessi risulta irrilevante, e pertanto non assistita da interessi, ove non siano introdotti in causa elementi idonei a far ritenere che la retribuzione erogata non possa ritenersi adeguata al parametro costituito dall'art. 36 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)