Sez. U, Sentenza n. 14625 del 01/10/2003 (Rv. 567267 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la pubblica amministrazione e rinnovabile alla scadenza - Discrezionalità della p.a. nella decisione di rinnovare o meno il rapporto contrattuale - Controversia instaurata dal lavoratore a seguito del mancato rinnovo - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie relativa a contratto di lavoro stipulato fra il Ministero degli affari esteri ed esperti operanti nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla pubblica amministrazione con soggetti privati e suscettibile di rinnovo alla scadenza del termine (nella specie, contratto stipulato dal Ministero degli affari esteri con esperti nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 49 del 1987), la discrezionalità della p.a. nella decisione di rinnovare o meno il rapporto contrattuale si esplica in regime privatistico, trattandosi di esercizio di un'attività esplicabile anche da soggetti privati nelle fasi dell'instaurazione o dell'attuazione di rapporti obbligatori, sicché la posizione autoritativa e discrezionale dell'ente (futuro o attuale) datore di lavoro può essere assimilata a quella dell'imprenditore e, correlativamente, la posizione soggettiva spettante al privato - ed eventualmente lesa - deve qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ.; ne consegue che la controversia instaurata dal privato in ipotesi di nmancato rinnovo del contratto scaduto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Cod. Civ. art. 2907
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)