Sez. L, Sentenza n. 4584 del 06/05/1998 (Rv. 515171 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna - Riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente con decreto ministeriale - Disapplicazione del decreto ministeriale - Potere del giudice ordinario - Condizioni - Sussistenza del presupposto della "rilevante sperequazione" rispetto alla retribuzione effettiva - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Con riferimento alla determinazione dell'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna - che ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 è stabilito in riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale) per provincia, e non già su base nazionale - il giudice ordinario può disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia (nella specie, sei ore e quaranta minuti invece delle cinque ore effettivamente osservate nella provincia di Lecce), finisca col prendere a parametro, per il calcolo dei contributi, retribuzioni notevolmente sperequate rispetto alla retribuzione in concreto stabilita dalla consuetudine, ma deve adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza del presupposto della "rilevante sperequazione".
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)