Sez. 1, Sentenza n. 12550 del 12/03/2015 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 262299 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA | Mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello - Presentazione di conclusioni orali - Revoca tacita - Configurabilità - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA
Non costituisce causa di revoca tacita della costituzione di parte civile, la mancata presentazione, nel giudizio di appello, di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., in presenza di conclusioni formulate oralmente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)