Sez. 4, Sentenza n. 4492 del 09/12/2015 Ud. (dep. 03/02/2016) Rv. 265953 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA | Conclusioni scritte prive di sottoscrizione - Conclusioni orali - Revoca tacita - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA
Non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile, la presentazione di conclusioni scritte, prive della sottoscrizione delle parti, ove le medesime conclusioni siano state formulate oralmente. (Fattispecie in cui il difensore delle parti civili aveva concluso oralmente mediante richiamo alle conclusioni scritte già depositate e contenenti le specifiche richieste risarcitorie dei danneggiati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)