Sez. 3, Sentenza n. 14020 del 02/03/2005 Ud. (dep. 15/04/2005) Rv. 231596 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - revoca - tacita | Conclusioni della parte civile - Conclusioni in forma orale - Tempestività - Forma scritta della domanda - Presentazione nel corso della discussione prima della chiusura del dibattimento - Sufficienza.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - revoca - tacita
Non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale, quelle in forma scritta vengano depositate successivamente nel corso della discussione, prima della chiusura del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)