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Sez. L, Sentenza n. 13946 del 27/12/1991 (Rv. 475171 - 01)

Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - Rapporti esterni - Responsabilità di chi agisce per l'associazione | Carattere accessorio - Obbligazione del rappresentante - Inquadrabilità fra quelli di garanzia "ex lege" assimilabili alla fideiussione - Conseguenza - Decadenza del diritto del terzo creditore - Operatività ex art. 1957 cod.civ. - Tempestiva escussione del debitore principale - Necessità - Esclusioni - Azione tempestiva nei confronti del debitore principale o del fideiussore - Onere del creditore.
Stato
decisa il 1991-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475171-01

Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - Rapporti esterni - Responsabilità di chi agisce per l'associazione

La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod.civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cod.civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944 cod.civ.), per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)