Sez. 1, Sentenza n. 5728 del 11/04/2003 (Rv. 563515 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione dello straniero ex art. 13 comma secondo lett. c) D.Lgs. n. 286 del 1998 - Appartenenza dello straniero ad una delle categorie di cui alla legge n. 1423 del 1956 - Conseguenze e criteri valutativi.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il rinvio che l'art. 13 comma secondo lettera c) opera - quanto alla individuazione degli stranieri da espellere per la loro appartenenza a determinare "categorie" - all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 (dettato in tema di misure di prevenzione per persone socialmente pericolose) appare improntato al soddisfacimento delle medesime esigenze, e cioè, da un canto, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dall'altro, il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura. Ne consegue che il giudizio di "appartenenza" dell'espellendo alla indicata "categoria", operato da una norma di rinvio priva di alcuna delimitazione, ed anzi improntata alla stessa "ratio" sottesa a quella richiamata, non può assumere profili meramente probabilistici nella materia delle espulsioni, dovendo, per converso, affermarsi che il controllo giurisdizionale (tutte le volte in cui lo straniero lo abbia sollecitato in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva) debba essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il giudice applica qualora venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale (il carattere oggettivo degli elementi fondanti i sospetti e le presunzioni; il requisito della attualità della pericolosità; la necessità di un esame globale della personalità del soggetto), e la verifica all'uopo condotta deve essere effettuata "ab extrinseco", scrutigno, cioè, la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni fatte dall'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)