Sez. 2, Sentenza n. 5664 del 18/10/1988 (Rv. 460202 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - CONDOMINIO COMPOSTO DA DUE CONDOMINI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - CONDOMINIO COMPOSTO DA DUE CONDOMINI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Con riguardo al rimborso delle spese fatte da un condomino, per le cose comuni, nel caso di un edificio in condominio composto da due soli soggetti, non trova applicazione l'art. 1134 cod. civ., il quale nega il diritto al detto rimborso al condomino in Mancanza dell'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (salvo che per le spese urgenti), bensì la disposizione dell'art. 1110 cod. civ., in tema di comunione onde al comunista che abbia sostenuto delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune spetta il rimborso nei confronti degli altri partecipanti alla sola condizione che l'amministratore o gli altri partecipanti trascurino di provvedere, e quindi anche nel caso di opposizione del compartecipante, la quale, implicando la volontà di non provvedere ai lavori, soddisfa pienamente alla condizione richiesta dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)