Sez. 3, Sentenza n. 21683 del 13/10/2009 (Rv. 610565 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione - Qualificazione controversa effettuata dal giudice del provvedimento impugnato - Spettanza della stessa anche alla Corte di cassazione adita - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna definizione certa all'opposizione del debitore, indicandola genericamente come opposizione all'esecuzione, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione (con cui si contesta il diritto della parte istante di agire "in executivis") o agli atti esecutivi (consistente nella contestazione della regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa, e, perciò, spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)