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Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 08/03/2001 (Rv. 544593 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione - Qualificazione omessa dal giudice di primo grado - Spettanza della stessa alla Corte di cassazione adita - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544593-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna definizione all'opposizione, indicandola genericamente come "opposizione a precetto" (con la quale possono essere contestati sia il diritto della parte istante di agire "in executivis", sia la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), la qualificazione dell'opposizione, se all'esecuzione o agli atti esecutivi, spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; e perciò spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)