Sez. 3, Sentenza n. 31265 del 21/04/2017 Ud. (dep. 22/06/2017) Rv. 270193 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto - Prescrizione del reato - Sentenza della CGUE, Taricco ed altri del 8 settembre 2015 - Disapplicazione della disciplina di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. - Gravità della frode - Necessità - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati tributari, l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco ed altri del 8 settembre 2015, C-105/14, in ordine all'obbligo di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 160 e 161 cod. pen., se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, presuppone l'esistenza di un procedimento penale riguardante "frodi gravi", da intendersi con riferimento sia alle fattispecie espressamente connotate da fraudolenza, sia a quelle che, pur non richiamando espressamente tale requisito della condotta, siano dirette all'evasione dell'Iva, la cui gravità va desunta da tutti i criteri previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la gravità della frode essendo l'entità della imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità prevista per la fattispecie di mero inadempimento, e trattandosi di un unico episodio di utilizzo in dichiarazione di una fattura per operazione inesistente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)