Sez. 3, Sentenza n. 12160 del 15/12/2016 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 269323 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato che prevede una soglia di punibilità - Prescrizione - Sentenza della CGUE, Taricco ed altri, dell'8 settembre 2015 - Disapplicazione della disciplina di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. - Ambito - Frode grave lesiva degli interessi dell'Unione europea - Sussistenza del requisito della gravità della frode in costanza di un'evasione sottosoglia - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, nelle fattispecie contrassegnate dalla previsione di una soglia di punibilità rapportata all'entità dell'imposta evasa, il computo dell’evasione effettuato ai fini della individuazione della “gravità” della frode - requisito che, in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri, dell'8 settembre 2015, C-105/14, impone la disapplicazione della disciplina della prescrizione ex artt. 160 e 161 cod. pen., se insorge pregiudizio per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – deve muovere da detta soglia, da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, nelle evasioni di importo inferiore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)